Ore 16.17.56 di domenica 14 marzo 2010, buon pomeriggio.








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LEASING

Per leasing si intende l'affitto (cessione d'uso) a medio/lungo termine di beni strumentali e di beni di consumo durevoli. Per tutta la durata del contratto l'oggetto è di proprietà della società di leasing mentre l'utilizzatore del leasing è il locatario. A differenza delle forme "tradizionali" di affitto, al locatario incombono però gli obblighi tipici del proprietario, quali la manutenzione o i rischi legati al bene e al suo utilizzo.
Per l'impiego del bene l'utilizzatore del leasing corrisponde le rate di leasing che, oltre al canone, comprendono anche una quota di ammortamento del capitale, calcolata in funzione della durata del contratto. Allo scadere del periodo contrattuale concordato, normalmente la società di leasing offre al cliente di acquistare l'oggetto contro il pagamento del valore residuo calcolato.
A differenza dei prodotti di credito classici, il leasing è soggetto all'IVA.
Fanno eccezione i finanziamenti di vendita e retrolocazione, che non sono soggetti all'IVA.

VANTAGGI:

Velocità: si realizza in tempi più rapidi rispetto ad altre forme di finanziamento.
Completezza: copre il costo totale dell'investimento, compresa l'IVA, a differenza delle altre forme di finanziamenti.
Economicità: offre la disponibilità immediata del bene senza immobilizzare la somma di denaro necessaria all'acquisto; consente di poter usufruire di sconti sul prezzo del bene; permette il frazionamento dell'I.V.A. nei canoni periodici, quindi l'effetto sulla liquidità aziendale è molto limitato; consente un ammortamento più rapido, attraverso la detraibilità dei canoni periodici nell'arco della durata del contratto.

L'utilizzatore del leasing (cliente)
· ha il diritto economico di godimento e utilizzo del bene oggetto del contratto
· ha il possesso del bene (effettivo possesso momentaneo) ma non la proprietà (possesso legale)
· deve corrispondere al concedente il leasing le rate di leasing concordate (interessi + ammortamento)

Il concedente il leasing (società finanziaria)
· è il proprietario legale del bene oggetto del contratto
· cede all'utilizzatore del leasing il godimento economico e l'utilizzo del bene oggetto del contratto
· percepisce in cambio le rate di leasing

LEASING OPERATIVO E LEASING FINANZIARIO

Caratteristiche del leasing operativo:

Il contratto ha durata molto breve (ad es. da 6 mesi a 1 anno); qualora non venga disdetto, il contratto è rinnovato tacitamente. Decorso il primo periodo di validità, il contratto può essere rescisso dall'utilizzatore in qualsiasi momento. Data la brevità del contratto, il bene in leasing non può essere completamente ammortizzato. Per questo motivo, durante il primo periodo contrattuale, il concedente non viene completamente risarcito né dell'investimento, né dei costi accessori, né degli interessi passivi.
Allo scadere del primo periodo contrattuale, la società di leasing deve quindi poter rinnovare il contratto con l'utilizzatore oppure dare il bene in leasing ad un'altra controparte contrattuale. A differenza del leasing finanziario, nel leasing operativo il concedente sopporta una parte rilevante dei rischi connessi alla proprietà e all'investimento. Il leasing operativo è sempre più apprezzato da società di partecipazione, banche e assicurazioni. I beni non figurano nei libri contabili. Inoltre, in quanto tipici oggetti in affitto, non sono considerati come mezzi propri (delle aziende interessate) soggetti all'obbligo di iscrizione a bilancio.

Caratteristiche del leasing finanziario:

Il contratto ha una durata medio-lunga, che viene stabilita in base alla durata economica e tecnica dell'oggetto.
Il contratto di leasing non comprende di norma la prestazione di servizi.
Per tutta la durata del contratto il bene resta di proprietà della società di leasing e viene pressoché completamente ammortizzato.
Durante il periodo contrattuale il concedente viene risarcito dei costi accessori e degli interessi passivi. Dal punto di vista dell'utilizzatore il leasing finanziario corrisponde a un acquisto a scopo d'investimento finanziato da terzi.
Il rischio di investimento è a carico dell'utilizzatore che, come nel caso di un prestito da rimborsare, deve corrispondere interessi e ammortamenti fissi (rate di leasing).

Trattamento fiscale
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore (impresa o lavoratore autonomo) un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. Al fine di poter dedurre i canoni di locazione finanziaria, la legislazione tributaria (art.50 e art.67 T.U.I.R.) stabilisce:- che il bene oggetto del contratto deve essere strumentale all'attività svolta dal conduttore;- che la durata del contratto di locazione finanziaria, intesa come il periodo intercorrente tra la data di consegna del bene e la data di scadenza del contratto, non sia: a) nel caso di locazione finanziaria immobiliare, inferiore a otto anni; b) nel caso di locazione finanziaria mobiliare, inferiore alla metà del periodo di ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988.Risultano applicabili poi dei regimi particolari in base al tipo di bene concesso in locazione finanziaria - beni mobili, immobili e mezzi di trasporto, quest'ultimi disciplinati all'articolo 121 bis del TUIR - ed al tipo di utilizzo che ne fa l'utilizzatore.

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