Per leasing si intende l'affitto (cessione d'uso)
a medio/lungo termine di beni strumentali e di beni di consumo durevoli. Per tutta
la durata del contratto l'oggetto è di proprietà della società
di leasing mentre l'utilizzatore del leasing è il locatario. A differenza
delle forme "tradizionali" di affitto, al locatario incombono però
gli obblighi tipici del proprietario, quali la manutenzione o i rischi legati
al bene e al suo utilizzo.
Per l'impiego del bene l'utilizzatore del leasing corrisponde le rate di leasing
che, oltre al canone, comprendono anche una quota di ammortamento del capitale,
calcolata in funzione della durata del contratto. Allo scadere del periodo contrattuale
concordato, normalmente la società di leasing offre al cliente di acquistare
l'oggetto contro il pagamento del valore residuo calcolato.
A differenza dei prodotti di credito classici, il leasing è soggetto all'IVA.
Fanno eccezione i finanziamenti di vendita e retrolocazione, che non sono soggetti
all'IVA.
VANTAGGI:
Velocità: si realizza in tempi più rapidi rispetto ad altre
forme di finanziamento. Completezza: copre il costo totale dell'investimento, compresa l'IVA, a
differenza delle altre forme di finanziamenti. Economicità: offre la disponibilità immediata del bene senza
immobilizzare la somma di denaro necessaria all'acquisto; consente di poter usufruire
di sconti sul prezzo del bene; permette il frazionamento dell'I.V.A. nei canoni
periodici, quindi l'effetto sulla liquidità aziendale è molto limitato;
consente un ammortamento più rapido, attraverso la detraibilità
dei canoni periodici nell'arco della durata del contratto.
L'utilizzatore del leasing (cliente)
· ha il diritto economico di godimento e utilizzo del bene oggetto del
contratto
· ha il possesso del bene (effettivo possesso momentaneo) ma non la proprietà
(possesso legale)
· deve corrispondere al concedente il leasing le rate di leasing concordate
(interessi + ammortamento)
Il concedente il leasing (società finanziaria) · è il proprietario legale del bene oggetto del contratto
· cede all'utilizzatore del leasing il godimento economico e l'utilizzo
del bene oggetto del contratto
· percepisce in cambio le rate di leasing
LEASING OPERATIVO E LEASING FINANZIARIO
Caratteristiche del leasing operativo:
Il contratto ha durata molto breve (ad es. da 6 mesi
a 1 anno); qualora non venga disdetto, il contratto è rinnovato tacitamente.
Decorso il primo periodo di validità, il contratto può essere rescisso
dall'utilizzatore in qualsiasi momento. Data la brevità del contratto,
il bene in leasing non può essere completamente ammortizzato. Per questo
motivo, durante il primo periodo contrattuale, il concedente non viene completamente
risarcito né dell'investimento, né dei costi accessori, né
degli interessi passivi.
Allo scadere del primo periodo contrattuale, la società di leasing deve
quindi poter rinnovare il contratto con l'utilizzatore oppure dare il bene in
leasing ad un'altra controparte contrattuale. A differenza del leasing finanziario,
nel leasing operativo il concedente sopporta una parte rilevante dei rischi connessi
alla proprietà e all'investimento. Il leasing operativo è sempre
più apprezzato da società di partecipazione, banche e assicurazioni.
I beni non figurano nei libri contabili. Inoltre, in quanto tipici oggetti in
affitto, non sono considerati come mezzi propri (delle aziende interessate) soggetti
all'obbligo di iscrizione a bilancio.
Caratteristiche del leasing finanziario:
Il contratto ha una durata medio-lunga, che viene
stabilita in base alla durata economica e tecnica dell'oggetto.
Il contratto di leasing non comprende di norma la prestazione di servizi.
Per tutta la durata del contratto il bene resta di proprietà della società
di leasing e viene pressoché completamente ammortizzato.
Durante il periodo contrattuale il concedente viene risarcito dei costi accessori
e degli interessi passivi. Dal punto di vista dell'utilizzatore il leasing finanziario
corrisponde a un acquisto a scopo d'investimento finanziato da terzi.
Il rischio di investimento è a carico dell'utilizzatore che, come nel caso
di un prestito da rimborsare, deve corrispondere interessi e ammortamenti fissi
(rate di leasing).
Trattamento fiscale
I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore (impresa o
lavoratore autonomo) un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.
Al fine di poter dedurre i canoni di locazione finanziaria, la legislazione tributaria
(art.50 e art.67 T.U.I.R.) stabilisce:- che il bene oggetto del contratto deve
essere strumentale all'attività svolta dal conduttore;- che la durata del
contratto di locazione finanziaria, intesa come il periodo intercorrente tra la
data di consegna del bene e la data di scadenza del contratto, non sia: a) nel
caso di locazione finanziaria immobiliare, inferiore a otto anni; b) nel caso
di locazione finanziaria mobiliare, inferiore alla metà del periodo di
ammortamento calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31/12/1988.Risultano
applicabili poi dei regimi particolari in base al tipo di bene concesso in locazione
finanziaria - beni mobili, immobili e mezzi di trasporto, quest'ultimi disciplinati
all'articolo 121 bis del TUIR - ed al tipo di utilizzo che ne fa l'utilizzatore.